Il Ministero del Lavoro, con il parere n. 18372 del 30 novembre 2009, ha chiarito che la mancata indicazione sul Libro Unico del Lavoro dei ROL (permessi per riduzione orario di lavoro) non concessi dal datore di lavoro, non è sanzionabile, in quanto non incidono dal punto di vista retributivo, fiscale o previdenziale.
La sanzione, al contrario, sarà applicabile nell'ipotesi in cui l'omissione sia riferita al godimento dei suddetti permessi o all'erogazione di un'indennità sostitutiva.
Il Ministero ha precisato che i permessi per riduzione di orario, a differenza delle ferie, sono un diritto disponibile per il lavoratore il quale non è obbligato ad usufruirne. Pertanto, nell'ipotesi in cui le parti (datore di lavoro e lavoratore) non dovessero rispettare il termine previsto contrattualmente per la fruizione dei ROL (con conseguente mancata registrazione degli stessi sul LUL) non sarà applicabile nessuna sanzione.