Libro Unico: l’orario del personale mobile annotato entro quattro mesi dalla prestazione
A cura della redazione

L’INL, con lettera circolare n. 1 del 9 febbraio 2017 ha fornito chiarimenti in merito alla modalità di tenuta dei dischi dei cronotachigrafi in relazione alla Registrazione nel Libro Unico del Lavoro dell’orario di lavoro dei lavoratori mobili con la lettera “P”.
In particolare, è stato chiarito che:
1) il Libro Unico del Lavoro deve essere conservato per almeno 5 anni;
2) la registrazione dei dati relativi all'orario di lavoro del personale mobile che ha un orario multiperiodale deve essere compiuta entro 4 mesi dallo svolgimento effettivo della prestazione medesima, onde non incorrere in una irregolarità;
3) la registrazione differita dell'orario di lavoro è consentita qualora vengano conservati i documenti probanti l'effettivo orario di lavoro;
4) i dischi cronotachigrafici debbono essere conservati per un anno in adempimento dell'obbligo di conservazione della documentazione del personale mobile previsto dalla normativa europea.
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