Licenziamenti collettivi: le indicazione della Cassazione
A cura della redazione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24566/2011 ha stabilito, in materia di licenziamenti collettivi, quanto segue: il datore di lavoro che abbia alle sue dipendenze più di 15 lavoratori ed intenda effettuare, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni, è tenuto ad osservare le procedure di cui alla legge 223/91 mentre resta irrilevante, ai fini della configurazione della fattispecie del licenziamento collettivo, che il numero dei licenziamenti attuati sia inferiore e non è ammissibile una conversione del licenziamento collettivo in licenziamento individuale plurimo. Nella fattispecie in esame l’Azienda in questione aveva aperto una procedura per la riduzione del personale, con riferimento alla Legge 223/91, dichiarando l’esistenza di 7 esuberi. In seguito a trattative con le organizzazioni sindacali il numero dei licenziamenti si è ridotto a 3. Uno dei lavoratori licenziati ha impugnato il licenziamento dinanzi al Tribunale per vizi procedurali chiedendone la sua inefficacia con conseguente applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. L’azienda si è difesa sostenendo che il rispetto della procedura era irrilevante dal momento in cui i licenziamenti erano inferiori a 5 e che pertanto doveva ritenersi l’esistenza di licenziamenti individuali plurimi per soppressione di posti di lavoro. Alla luce di ciò, la Corte ha dichiarato inefficace il licenziamento per vizi procedurali.
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