Licenziamento collettivo dopo la CIGS e scelta degli esuberi
A cura della redazione
Nel caso in cui dopo un periodo di CIGS l'azienda debba effettuare un licenziamento collettivo la scelta degli esuberi deve essere operata nell'ambito dell'intera azienda e non solo sui lavoratori collocati in cassa integrazione (Cass. 18/05/2006 n.11660).
In questo caso trova applicazione l'art. 4 della legge 223/91 che individua con estrema ampiezza i contenuti essenziali delle comunicazioni che l'impresa è tenuta a dare alle organizzazioni sindacali al fine di valutare congiuntamente la situazione aziendale e ricercare insieme soluzioni anche alternative al licenziamento.
L'ampiezza dei contenuti di tale comunicazione conferma come l'ambito della verifica congiunta abbraccia l'impresa nel suo complesso e può estendersi anche alle posizioni lavorative non ricomprese, al momento, nel trattamento di integrazione salariale, al precipuo fine di rendere possibile la ricerca di quelle eventuali misure alternative cui si riferisce il primo comma dell'art. 4. Né queste misure vanno riferite esclusivamente ai lavoratori in atto sospesi per effetto dell'ammissione al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria: la prospettiva di mobilità, rimettendo in discussione gli equilibri complessivi dell'azienda e, dunque, i destini dell'intera comunità di lavoro, proprio al fine di consentire l'adozione di più articolate ed ampie misure di risanamento economico e produttivo, chiama necessariamente in causa tutte le posizioni lavorative, in uno spirito di solidarietà generale che non consente esenzioni o immunità preconcette.