Non può essere licenziato il lavoratore subordinato che si rifiuta di attuare le disposizioni impartite dal datore di lavoro se queste ultime consistono in atti contrari alla legge o la senso etico comune.
E' questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 8/11/2002 n.15749, con la quale i giudici di legittimità hanno dichiarato illecito il licenziamento subito da un dirigente per essersi rifiutato di correggere, per evitare di essere accusato di falso in bilancio, i conti dell'azienda presso la quale lavorava.
La Suprema Corte ha inoltre stabilito che le disposizioni gerarchiche del datore di lavoro volte a far commettere un illecito o un'irregolarità fiscale al dipendente possono essere ricondotte all'istituto del mobbing con il conseguente obbligo del risarcimento del danno.