La Fondazione Studi dei CDL, con il parere n. 22 del 02/09/2010, si è espressa sulla vicenda di Melfi che ha riguardato tre dipendenti della ditta Sata (Fiat spa) nei cui confronti il giudice ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento con l’obbligo della reintegra.
L’azienda ha riaccolto i lavoratori, li retribuisce, ma non gli fa prestare l’attività lavorativa.
I consulenti del lavoro si sono chiesti se sia legittimo il comportamento datoriale.
In sostanza la Fondazione Studi si è chiesta se nel concetto di reintegra debba farsi rientrare soltanto il diritto a percepire nuovamente la retribuzione e la conservazione del posto di lavoro oppure anche il diritto a svolgere effettivamente la propria prestazione lavorativa.
In dottrina ed in giurisprudenza esistono differenti orientamenti e quello maggioritario ritiene che l’obbligo di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro (e quindi adibirlo nuovamente alle sue mansioni) non sia suscettibile di esecuzione forzata imposta dal giudice, data la necessità ai fini della concreta instaurazione del rapporto di lavoro, della reciproca collaborazione tra le parti, con l’implicazione di un comportamento attivo da parte del datore di lavoro, che consiste in un facere infungibile che non si consuma in un solo comportamento. Ciò significa che la reintegra resta legittima anche se il datore di lavoro non consente al lavoratore di prestare la propria attività. Resta ferma in questo caso la possibilità per il lavoratore di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno.
L’altro orientamento, invece, ritiene che il datore di lavoro, nei cui confronti il giudice ha disposto l’obbligo di reintegrare il lavoratore illegittimamente licenziato, sia tenuto non solo a riaccoglierlo in azienda e a retribuirlo, ma anche assegnarlo alle sue originarie mansioni, se non vuole concretizzare la fattispecie regolamentata dall’art. 388 c.p. che punisce chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.