La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15158 dell'11 luglio 2011, ha stabilito che l'impugnazione del licenziamento è valida se la lettera è spedita dal lavoratore licenziato nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento, indipendentemente dalla data in cui il datore di lavoro la riceve.
L'effetto impeditivo dell’eventuale decadenza dal diritto di impugnare un licenziamento si riconnette puramente alla formulazione di una dichiarazione impugnatoria e, pertanto, la decadenza deve intendersi impedita nel momento in cui detta dichiarazione è emessa dal soggetto legittimato, e non, invece, nel successivo momento in cui il destinatario l'ha ricevuta.