L’INPS, con il messaggio 20/10/2010 n.23542, ha reso noto che l’incentivo al reimpiego in forma autonoma o cooperativa per i lavoratori titolari del trattamento di sostegno al reddito previsto dall’art. 1 DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, viene calcolato a partire dal primo giorno successivo all’ultimo di CIG pagato.
Inoltre, continua l’istituto previdenziale, i lavoratori beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga previsti dall’art. 7ter del DL 5/2009 (L. 33/2009) potranno presentare istanza solo dopo l’autorizzazione regionale.
Invece i fruitori della CIGO potranno beneficiare del trattamento soltanto a seguito del provvedimento di autorizzazione da parte della Commissione provinciale competente.
In caso di integrazione salariale per riduzione dell’orario o rotazione, il beneficio viene calcolato prendendo in considerazione la percentuale di riduzione del lavoro vissuta in media dal singolo lavoratore nel periodo precedente decorrente dal primo mese di fruizione.
Dal punto di vista fiscale, l’INPS ricorda che i trattamenti in unica soluzione sono sottoposti al regime fiscale della tassazione separata con l’applicazione in mancanza di redditi imponibili nei due anni precedenti a quello in cui i trattamenti sono percepiti, dell’aliquota vigente per il primo scaglione di reddito.