L'incremento dell'età pensionabile riguarda anche i vecchi accordi di mobilità
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 35 del 9 agosto 2011, ha precisato che i lavoratori destinatari di procedure di mobilità, sottoscritte prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 (L. n. 122/2010), subiranno appieno gli effetti dell'incremento dei requisiti di pensionamento (tre mesi per la speranza di vita e 12 mesi per la nuova finestra mobile), senza alcuna possibilità di deroga (né di clausola di salvaguardia), con il conseguente rischio di rimanere lungo tempo senza mobilità e senza pensione.
Il Ministero ha, così, risposto ad uno specifico quesito dell’Avia, in merito agli accordi di mobilità sottoscritti in data 30.4.2010, chiarendo che, in materia previdenziale, il Legislatore che interviene ad innovare la normativa in senso peggiorativo, tende a salvaguardare i diritti acquisiti o comunque la posizione previdenziale di determinati categorie di soggetti.
Il D.L. n. 78/2010 (conv. da L. n. 122/2010) ha declinato, al comma 5, i soggetti esclusi dall’applicazione delle disposizioni relative alla decorrenza dei trattamenti pensionistici, ma nulla ha previsto con riferimento all’incremento dei requisiti di età di cui al comma 12 ter.
In particolare, con riferimento al suddetto comma, la norma non prevede la salvaguardia di determinati soggetti, né si può evincere dal testo della normativa alcuna esclusione a riguardo. Alla luce di ciò, pertanto, non sembra ammissibile un’interpretazione della disposizione volta a limitarne il campo di applicazione.
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