L'indennità di disoccupazione anche nel caso di dimissioni entro un anno di età del figlio
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 6 del 5 febbraio 2013, ha precisato che la lavoratrice madre (o il lavoratore padre) ha diritto alla percezione delle indennità – compresa quella di disoccupazione involontaria – disposte nell’ipotesi di licenziamento, anche nel caso di dimissioni, purchè la richiesta sia effettuata entro il compimento di un anno di età del figlio.
Con riferimento al periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento, l’art. 55, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001 equipara, infatti, la fattispecie delle dimissioni volontarie a quella del licenziamento verificatosi nel medesimo arco temporale, ai fini della fruizione delle “indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali”.
In proposito, si sottolinea che le modifiche introdotte dalla L. n. 92/2012 all’art. 55, comma 4, relative alla convalida delle dimissioni per un periodo pari ai primi tre anni di età del bambino, non hanno inciso in ordine al periodo di fruizione delle indennità di cui al primo comma del medesimo articolo.
Riproduzione riservata ©