L'indennità di mobilità può essere compatibile con il lavoro intermittente
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio n. 7401 del 25 marzo 2011, ha fornito chiarimenti sul comportamento da adottare nei confronti dei percettori di indennità di mobilità che si rioccupano con contratto di lavoro intermittente.
In particolare, si precisa quanto segue:
- nell'ipotesi di lavoratore che ha assunto l'obbligo di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, trova applicazione la disciplina dettata, in via generale, dalla L. 223/1991. Quindi, in caso di rioccupazione sia a tempo determinato che indeterminato, la prestazione di mobilità rimane sospesa per tutto il periodo di vigenza contrattuale (art. 8, commi 6 e 7, L. 223/91);
- nell'ipotesi di lavoratore che non ha assunto l'obbligo di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, sia in caso di riassunzione a tempo determinato che indeterminato, l'indennità di mobilità può essere riconosciuta limitatamente ai periodi di non lavoro tra una chiamata e l'altra, restando la prestazione sospesa durante i periodi di risposta alla chiamata.
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