L'indennità di mobilità su richiesta del lavoratore
A cura della redazione
L'art. 7 della legge 223/91 stabilisce che il trattamento di mobilità è riconosciuto ai lavoratori dipendenti di imprese rientranti nel campo di applicazione dell'integrazione salariale straordinaria che in possesso di una determinata anzianità, si trovino ad essere disoccupati in conseguenza dell'impossibilità da parte dell'impresa, che si sia avvalsa dell'intervento straordinario della cassa integrazione di reimpiegare tutti i lavoratori sospesi, ovvero siano stati licenziati, indipendentemente dall'intervento di integrazione salariale, per riduzione o trasformazione di attività o di lavoro.
L'indennità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione ed è erogata dall'INPS, con il concorso finanziario del datore di lavoro, mediante pagamento rateale di un contributo per ogni lavoratore posto in mobilità.
Precisa però la Corte di Cassazione (sentenza 6/12/2002 n.17389) l'indennità viene corrisposta dall'INPS non in modo automatico, ma dietro presentazione da parte del lavoratore interessato di apposita istanza all'istituto previdenziale entro termini prefissati dal legislatore, ossia entro 60 giorni da quello in cui ha avuto inizio la disoccupazione indennizzabile ovvero entro l'ottavo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Ne consegue che se i suddetti termini non vengono rispettati, il lavoratore decade dal diritto al trattamento di mobilità.