La Corte di Cassazione, con la sentenza 4/10/2013 n. 22728, ha deciso che il lavoratore licenziato dall’azienda appaltatrice di cui era dipendente non può pretendere dal committente la corresponsione dell’indennità di mancato preavviso ai sensi dell’art. 29 del Dlgs 276/2003.
Nel caso in esame un lavoratore dopo essere stato licenziato in tronco senza percepire l’indennità di mancato preavviso da parte dell’azienda appaltatrice alle cui dipendenze aveva lavorato, ha chiesto al giudice di condannare il committente all’erogazione del predetto trattamento, dato che l’ultimo lavoro eseguito aveva formato oggetto di un contratto di appalto e quindi poteva trovare applicazione la responsabilità solidale regolamentata dalla Riforma Biagi.
Secondo i giudici di legittimità invece l’art. 29 del Dlgs 276/2003 opera solo per le retribuzioni che devono essere corrisposte al lavoratore impiegato in un appalto e non anche per le indennità che possono sorgere successivamente alla conclusione del contratto.
Il diritto all’indennità di mancato preavviso infatti è sorta all’atto della cessazione del rapporto di lavoro che è avvenuta dopo che il contratto di appalto era giunto al termine.
A nulla rileva il fatto che l’ultimo lavoro eseguito dal dipendente è stato oggetto dell’appalto e che il recesso è avvenuto dopo pochi giorni dalla conclusione dell’appalto stesso.