Con la circolare n. 130 del 7 settembre 2004 l'Istituto previdenziale precisa alcune modalità di compilazione della dichiarazione semplificata dei sostituti.
In particolare è scritto che in caso di operazioni straordinarie che comportano l'estinzione del soggetto senza prosecuzione dell'attività (fallimento, liquidazione, ecc.) il legale rappresentante della procedura (es. curatore) deve presentare la dichiarazione in nome e per conto del soggetto estinto contrassegnando i dati previdenziali con il numero di matricola.
Se, invece, c'è prosecuzione dell'attività (fusione per incorporazione, scissione, ecc.) e passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto il dichiarante indicherà il numero di matricola del soggetto estinto se questi avrà effettuato le operazioni di conguaglio, altrimenti dovrà indicare le singole operazioni effettuate (dal soggetto estinto e dal dichiarante) con i diversi numeri di matricola.
Quando, al contrario, non vi è estinzione del soggetto (trasformazione, scissione parziale, ecc.) il soggetto cedente dovrà semplicemente indicare i dati previdenziali relativi alle retribuzioni corrisposte da egli stesso mentre il subentrante indicherà anch'egli i dati relativi alle proprie operazioni.
In merito alla compilazione dei singoli campi l'Inps precisa inoltre che:
- nel punto 1 è stata istituita la nuova qualifica "A" Atipica ex Inpdai (per effetto dell'accorpamento INPDAI nell'INPS avvenuto dal 1° gennaio 2003);
- quanto al codice contratto (campo 16) è allegato alla circolare l'elenco dei contratti (allegato 6);
- nel punto 20 c'è il nuovo codice Tipo rapporto "10" per i lavoratorinon soggetti al contributo per la disoccupazione.
Sono infine integrate le istruzioni relative alla senzione 2 (retribuzioni particolari), alla gestione contabile del Fondo previdenza addetti pubblici servizi di trasporto, al Fondo speciale addetti pubblici servizi di telefonia in concessione e alla Sezione 3 (accredito contribuzioni figurative).