La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con la risposta ad un quesito del 24 settembre 2012, ha fornito alcune precisazioni in merito alla nuova disciplina della convalida delle dimissioni introdotta dalla L. 92/2012.
In particolare, si ricorda che, in seguito alle novità introdotte dalla Riforma Fornero, l'efficacia delle dimissioni del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
In mancanza della convalida ovvero della sottoscrizione, il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderisca, entro sette giorni dalla ricezione, all'invito a presentarsi presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti ovvero all'invito ad apporre la predetta sottoscrizione, trasmesso dal datore di lavoro, tramite comunicazione scritta, ovvero qualora non effettui la revoca delle dimissione o della risoluzione consensuale.
Ai fini della validità della comunicazione contenente l'invito, è necessario che essa venga recapitata al domicilio della lavoratrice o del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato al datore di lavoro, ovvero che sia consegnata alla lavoratrice o al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.
Nei sette giorni suddetti, che possono sovrapporsi con il periodo di preavviso, la lavoratrice o il lavoratore ha facoltà di revocare, anche in forma scritta, le dimissioni o la risoluzione consensuale.