Liste di mobilità e lavoro intermittente
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con risposta all’interpello n. 15 del 3 luglio 2015, ha reso noto che nell’ipotesi di assunzione di lavoratore iscritto nella lista di mobilità con contratto intermittente a tempo indeterminato, senza obbligo di risposta alla chiamata, detto lavoratore mantiene comunque l’iscrizione nella lista.
La stipula di un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, inoltre, non comporta la cancellazione dalla lista di mobilità. Infatti, la durata della prestazione di lavoro intermittente – ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo – è soggetto alla limitazione di legge delle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari e solo in caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto a tempo pieno ed indeterminato.
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