Lo stipendio si verserà solo in posta o alla banca indicata al CPI
A cura della redazione

La Commissione lavoro della Camera prosegue nell'esame della proposta di legge C. 1041, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori”.
In caso di approvazione del testo attualmente all’esame del Parlamento, i datori di lavoro o committenti potranno corrispondere la retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo di essa, solo attraverso un istituto bancario o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) accredito diretto sul conto corrente del lavoratore; b) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale; c) emissione di un assegno da parte dell’istituto bancario o dell’ufficio postale consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. I datori di lavoro o committenti non potranno più corrispondere la retribuzione per mezzo di assegni o di somme contanti di denaro, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
Il datore di lavoro o committente dovrà inserire nella comunicazione obbligatoria, fatta al centro per l’impiego competente per territorio, gli estremi dell’istituto bancario o dell’ufficio postale che provvede al pagamento della retribuzione, ovvero una dichiarazione di tale istituto o ufficio che attesta l’attivazione del canale di pagamento a favore del lavoratore
Il datore di lavoro o committente che violerà l’obbligo predetto, sarà sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro. Il datore di lavoro o committente che non comunicherà al centro per l’impiego competente per territorio gli estremi dell’istituto bancario o dell’ufficio postale nei modi disposti dalla norma, sarà sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma pari a 500 euro.
Riproduzione riservata ©