L’INPS, con il messaggio 8/10/2015 n.6221, ha reso noto che la regione Lombardia erogherà 3.357,96 euro, a titolo di indennità una tantum pari a 3 mensilità, come prevista dal DL 74/2012 (L. 122/2012), dell’importo mensile massimo previsto per le integrazioni salariali per il 2012, ai lavoratori operanti nel territorio della Regione Emilia Romagna colpita dal sisma del mese di maggio di quell’anno. 

A questa indennità non è stato applicato l’abbattimento del 5,84% previsto dall’art. 26 della L. 41/1986.

L’Istituto previdenziale scioglie così la riserva contenuta nel precedente messaggio 368/2014 con il quale erano state fornite le prime istruzioni operative e nel quale veniva previsto che l’INPS verificasse la capienza finanziaria ed eventualmente procedesse alla ripartizione e al riproporzionamento della citata prestazione a sostegno del reddito, in base al numero degli aventi diritto.

Poiché la regione Lombardia ha reso noto di aver a disposizione 1,3 milioni di euro per erogare la predetta indennità e tenuto conto che i nominativi degli aventi diritto sono 148, non è necessario procedere al riproporzionamento dell’una tantum. 

In sostanza ad ogni lavoratore potrà essere erogato il predetto importo di 3.357,96 euro. La somma sarà assoggettata a ritenute IRPEF in base a quando previsto dal messaggio INPS 7381/2014.

In particolare i lavoratori iscritti alla gestione separata saranno soggetti alla ritenuta IRPEF per i redditi da lavoro dipendente a tassazione separata.

I lavoratori autonomi saranno invece soggetti ad una ritenuta a titolo di acconto del 20%.

Infine i lavoratori tit. imp. che non sono assoggettati ad alcuna ritenuta a titolo di acconto.