Lombardia: dal 1° aprile al via l'accesso agli ammortizzatori in deroga 2011
A cura della redazione

Il 25 febbraio 2011, tra la regione Lombardia e le parti sociali è stato siglato l’accordo quadro che definisce i criteri per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga nel periodo intercorrente tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2011.
E’ prevista la concessione sia della CIG che della mobilità in deroga.
Quanto al primo ammortizzatore sociale i destinatari del trattamento sono i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, anche a termine, delle imprese ubicate in Lombardia che non possono accedere alla CIG in via ordinaria. Rimangono esclusi i datori di lavoro domestico.
Per aver diritto al trattamento di CIG in deroga è necessario che il lavoratore possa far valere almeno 90 giorni di anzianità di servizio presso il datore di lavoro che richiede il trattamento a sostegno del reddito.
Per i lavoratori somministrati si computano i periodi anche non continuativi presso una o più agenzie per il lavoro. Per gli apprendisti passati in qualifica si computa anche il periodo di apprendistato .
Sono previste due modalità di intervento. Un’integrazione salariale connessa a previste sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa con ragionevole previsione di ripresa senza prevedibili eccedenze di personale, che non può superare un monte ore pari a 400 ore di sospensione/riduzione e un’integrazione salariale connessa a sospensioni o riduzioni programmate anche totali dell’attività che si renda necessaria per il verificarsi ad esempio per cessazione dell’attività d’impresa, per ristrutturazione o riorganizzazione, per accordi di solidarietà, ecc., che non può eccedere i 5 mesi.
L’integrazione salariale è dovuta nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore 0 ed il limite orario contrattuale, comunque non oltre le 40 ore settimanali. Diverso per i lavoratori a domicilio, che invece riceveranno un’integrazione salariale nella misura stabilita dall’INPS.
L’accordo quadro prevede anche la possibilità di ricorrere alla mobilità in deroga da parte dei lavoratori provenienti dalle unità produttive/operative ubicate in Lombardia ed erogata sulla base dei un’indennità giornaliera calcolata sul trattamento straordinario di integrazione salariale.
Più precisamente i soggetti beneficiari del trattamento in deroga sono: i lavoratori subordinati, ivi compresi i somministrati, gli apprendisti, i lavoranti a domicilio monocommessa e i titolari dei contratti a termine, i licenziati, i cessati o dimessi per giusta causa a partire dal 1° aprile 2011 che, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, sono esclusi dal trattamento della legge 223/1991 e dal trattamento di disoccupazione ordinaria, a condizione che la richiesta venga presentata alla sede INPS territorialmente competente entro 68 giorni dalla data di cessazione o data fine preavviso.
La mobilità in deroga ha una durata massimo di 12 mesi, comunque non può andare oltre il 31 dicembre p.v.
Per ottenere il trattamento i lavoratori devono essere in possesso, all’atto delal risoluzione del rapporto di lavoro dei requisiti individuali (anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui 6 di lavoro effettivamente prestato, compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità).
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