La regione Lombardia, con la delibera 1/08/2014 n.2258, attuando l’art. 4 del DLgs 167/2011 tenendo conto delle indicazioni fornite dalle Linee Guida del 20 febbraio 2014, ha disciplinato gli standard formativi minimi relativi all’offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali per i contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere. 

La Regione prima di tutto definisce disponibile l’offerta formativa approvata e finanziata dalla P.A. competente che consente all’impresa di poterne fruire entro 6 mesi dalla data di assunzione dell’apprendista. 

A tal fine la Regione avrà tempo 45 giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro per informare il datore di lavoro delle modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, specificando le sedi e il calendario delle attività per ogni provincia.

Se la Regione non vi provvede, l’impresa dovrà attenersi a quanto previsto dalla disciplina contrattuale. 

Le imprese potranno comunque provvedere direttamente ad erogare la formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali purchè dispongano di luoghi idonei alla formazione e risorse umane con adeguate capacità e competenze.

Con successivi decreti attuativi, la Regione definirà anche le modalità con le quali la formazione potrà essere realizzata a distanza. 

In merito alla durata della formazione, la Lombardia richiama quanto già previsto dalle Linee Guida del 20 febbraio 2014:

- 120 ore per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado (c.d. Licenza media);

- 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o di diploma di istruzione e formazione professionale;

- 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o altro titolo equivalente.

Le predette durate possono essere ridotte in caso di eventuale acquisizione del titolo di studio durante il contratto di apprendistato oppure in presenza di crediti formativi acquisiti mediante la partecipazione, in precedenti rapporti di apprendistato, ad uno o più moduli formativi. 

Nel PFI deve essere riportata soltanto la formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche così come previsto dall’art. 2 del DLgs 167/2011.

La formazione effettuata e la qualifica professionale eventualmente acquista vanno registrate sul libretto formativo. In mancanza la registrazione va effettuata su un documento che deve avere i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al DM 10/10/2005.