La regione Lombardia, con la delibera 25/10/2013 n.825, ha recepito le quattro raccomandazioni previste dalla precedente delibera 614/2013 in materia di tirocini tra cui assicurare la tutela e l’effettiva inclusione dei soggetti svantaggiati, introducendo una deroga all’obbligo di indennità di partecipazione, oltre ad integrare gli indirizzi regionali con le novità previste dal DL 76/2013 (L. 99/213).

L’altra raccomandazione consiste nell’assicurare l’attivazione dei tirocini qualora la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale e notturna, nell’ambito di intese sindacali aziendali, ferme restando le tutele previste dalla normativa vigente compatibili con i tirocini, in particolare per i minori.

La delibera ha poi provveduto a ridurre l’impatto dell’introduzione dell’indennità di partecipazione per gli enti locali, tenendo conto del principio di invarianza della finanza pubblica, anche mediante forme di forfettizzazione e ad assicurare una minore indennità di partecipazione nei tirocini a tempo parziale, tenendo conto del mancato utilizzo dei buoni pasto o del servizio mensa.

Infine è stata recepita la disposizione contenuta nel DL 76/2013 (L. 99/2013) secondo cui il tirocinio può essere regolato dalla normativa della Regione dove è ubicata la sede legale ed inoltre è possibile accentrare le comunicazioni presso il servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale.