Regione Lombardia, con la delibera n. X/313 del 27 giugno 2013, ha stabilito che, a decorrere dalla data del provvedimento, hanno diritto all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale:
- I cittadini in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali previsti dalla circolare Inps n. 14/2013 e sui eventuali successivi aggiornamenti, ed i familiari a carico, per il periodo di durata di tale condizione;
- I cittadini cui è stato concesso il contratto di solidarietà difensivo ex art. 1 del DL n. 726/1984 che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale, non superiore ai massimali previsti dalla circolare Inps n. 14/2013 e sui successivi aggiornamenti, per la cassa integrazione ed i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione.
Le suddette condizioni continuano ad essere autocertificate dagli interessati presso l’ASL di competenza territoriale che rilascerà attestazione di esenzione.