Lombardia: prorogati al secondo trimestre 2014 gli ammortizzatori sociali in deroga
A cura della redazione

La regione Lombardia, ha siglato il 31 marzo 2014 con le parti sociali, l’accordo quadro che regolamenta i criteri di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga per il II trimestre 2014.
Per accedere agli ammortizzatori sociali, le aziende potranno inoltrare alla regione Lombardia, dopo aver sottoscritto un nuovo e apposito accordo sindacale, la domanda di cassa integrazione in deroga con decorrenza a partire dal 1 aprile 2014 e con termine entro il 30 giugno 2014.
Gli accordi sottoscritti in sede sindacale, compresi gli accordi di solidarietà e per evento sismico, dovranno avere la durata massima di 3 mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2014. Invece gli accordi sottoscritti entro il 30 aprile 2014 potranno avere validità retroattiva al 1° aprile 2014.
La concessione dell’indennità di mobilità in deroga potrà essere autorizzata per un periodo massimo di tre mesi, con decorrenza a partire dal 1° aprile 2014 e con termine entro il 30 giugno 2014.
La successione degli interventi e la relativa durata massima degli stessi decorre dal 1° aprile 2011 sia per la tipologia 1 che per la tipologia 2. Non è quindi ammessa la reiterazione dei periodi già completati nella misura massima prevista. Ne deriva che non è possibile presentare richieste di CIGD dopo aver presentato domande di intervento B per un periodo complessivo di 12 mesi o, nel caso di tipologia 2, per un periodo massimo previsto nei diversi casi.
E’ invece ammesso il completamento di periodi di CIGD iniziati e non completati ai sensi dell’Accordo quadro relativo al I trimestre 2014. In tal caso non può essere aumentato il numero dei lavoratori in CIGD.
Il trattamento previsto nell’accordo sindacale non potrà superare la durata complessiva di 3 mesi, o periodo inferiore in caso di completamento del periodo già iniziato. I periodi richiesti non possono comunque superare la data del 30 giugno 2014.
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