Lombardia: siglato l'accorso sugli ammortizzatori in deroga per il 2012
A cura della redazione

La regione Lombardia e le parti sociali, il 6 dicembre 2011, hanno siglato l’accordo quadro che fissa i criteri per l’accesso alla Cig in deroga e alla mobilità in deroga per l’anno 2012.
In merito al primo istituto a sostegno del reddito, l’accordo prevede che i destinatari siano tutti i lavoratori dipendenti, anche con contratto a termine, di datori di lavoro, imprenditori o non, con esclusione dei datori di lavoro domestico, occupati presso unità produttive ubicate in Lombardia, quando non ricorrono le condizioni per l’utilizzo degli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni delle attività lavorative, compresi quelli dell’art. 19 DL 185/2009 (L. 2/2009).
I lavoratori devono essere in possesso del requisito individuale di anzianità di servizio di almeno 90 giorni presso il datore di lavoro richiedente.
L’integrazione salariale è dovuta nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero ed il limite orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali. La misura è erogata nel limite dei massimali definiti dall’INPS per l’anno 2012. Per i lavoratori a domicilio monocommessa l’integrazione salariale è dovuta nella misura stabilita dall’INPS.
Sono previsti due tipi di intervento. La tipologia A è connessa a previste sospensioni o riduzioni dell’attività in presenza di tutte le seguenti condizioni: esaurimento totale delle possibilità di intervento della Cigo nell’ambito delle norme che regolano l’accesso ai relativi trattamenti per i soggetti che vi hanno diritto e la mancanza o l’esaurimento degli istituti di tutela del reddito per i casi di sospensione dal lavoro ex art. 19 DL 185/2008.
La tipologia B invece è connessa a sospensioni o riduzioni programmate anche totali dell’attività, che si rendono necessarie a seguito dell’esaurimento del periodo massimo di fruizione della CIGS, in assenza delle condizioni per richiedere la CIGO, oppure a seguito della cessazione dell’attività, con o senza procedura concorsuale, con necessità di attenuare l’impatto sociale di una procedura di mobilità.
Per quanto riguarda la misura, l’integrazione è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le zero ed il limite orario contrattuale, comunque non oltre le 40 settimanali.
Infine la durata varia a seconda della tipologia di intervento richiesta. L’intervento A ha una durata iniziale non può superare le 500 ore di sospensione/riduzione per ciascuno dei lavoratori sospesi a tempo pieno da esaurire entro il 31 dicembre 2012. La richiesta è rinnovabile una sola volta previo nuovo accordo sindacale solo da parte dei datori di lavoro che non hanno già richiesto interventi di cassa integrazione guadagni in deroga nel 2011. Se nel 2011 è stato chiesto un rinnovo dell’intervento A con decorrenza pari o successiva al 1° ottobre 2011, può essere richiesto nel 2012 un ulteriore intervento A per la durata di 200 ore.
La durata massima dell’intervento B invece varia dai 6 mesi agli 8 mesi, rinnovabili o non rinnovabili, a seconda dei casi.
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