La Corte di Cassazione, con la sentenza 22/02/2005 n.3508, ha deciso che gli emolumenti corrisposti al lavoratore socialmente utile non hanno natura retributiva. Ne consegue che il rapporto non può essere definito di lavoro subordinato. La Suprema Corte considera le attività socialmente utili come volte all'esecuzione di progetti attuati da Enti Pubblici oltre che da soggetti privati e società miste. Essi sono diretti a coinvolgere soggetti inoccupati e disoccupati cui vengono riconosciuti emolumenti espressamente previsti dalla legge. Tali corrispettivi non sono erogati a fronte di un contratto di lavoro subordinato ma come obblighi dell'Ente Pubblico scaturenti da un rapporto giuridico di carattere previdenziale diretto alla soddisfazione di un interesse sociale, quale quello della tutela contro la disoccupazione.