È stata pubblicata, sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L68 del 18 marzo 2010, la direttiva 2010/18/UE che attua l'accordo quadro in materia di congedo parentale concluso da BUSENESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES il 18 giugno 2009.
Tra le novità introdotte dalla direttiva, si evidenziano le seguenti:
- viene previsto che gli Stati membri stabiliscano sanzioni - effettive, proporzionate e dissuasive - da applicare in caso di violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della direttiva stessa;
- è espressamente vietata l'esclusione dall'ambito di applicazione dei lavoratori, dei contratti di lavoro o dei rapporti di lavoro unicamente per il fatto che riguardino lavoratori a tempo parziale, lavoratori a tempo determinato o persone che abbiano un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un'agenzia interinale;
- il congedo parentale minimo, da usufruire fino a quando il bambino abbia un'età non superiore ad otto anni, passa da tre a quattro mesi;
- è possibile subordinare il diritto al congedo parentale ad una determinata anzianità lavorativa e/o aziendale che però non può superare un anno (in caso di più contratti a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, si deve tener conto della durata complessiva di tali contratti).
L'accordo prevede, inoltre, una clausola relativa alla ripresa dell'attività professionale per cui:
- gli Stati membri e/o le parti sociali devono adottare le misure necessarie per garantire ai lavoratori che tornano dal congedo parentale la possibilità di richiedere modifiche dell'orario di lavoro e/o dell'organizzazione della vita professionale per un periodo determinato. I datori di lavoro sono tenuti a prendere in considerazione tali richieste e rispondere in base alle proprie esigenze e di quelle dei lavoratori;
- al fine di agevolare la ripresa dell'attività professionale dopo il congedo parentale, i lavoratori ed i datori di lavoro possono concordare adeguate misure di reintegrazione, che vanno decise tra le parti interessate tenendo conto delle leggi, dei contratti collettivi e/o delle prassi nazionali.
Gli Stati membri devono conformarsi alla direttiva 2010/18/UE entro l'8 marzo 2012 e possono usufruire di un periodo supplementare non superiore ad un anno per conformarsi nel caso in cui ciò sia necessario in considerazione di difficoltà particolari o dell'attuazione tramite contratto collettivo (la direttiva 96/34/CE, che regolava la materia precedentemente, è abrogata a decorrere dall' 8 marzo 2012).