Il Ministero del Lavoro con interpello n. 63/2009 ha risposto ad un quesito avanzato dalla Confartigianato in merito alla possibilità di continuare ad utilizzare, anche dopo l'introduzione del LUL, le specifiche modalità in precedenza previste per la registrazione dell'orario di lavoro del personale mobile delle imprese di autotrasporto. La precedente nota del Ministero, la n. 4103 del 19/03/2008, consentiva, infatti, di adempiere a tale obbligo apponendo giornalmente la lettera "P", presenza" e procedendo mensilmente al riepilogo dell'orario mensilmente svolto.
Il Ministero del Lavoro ha risposto positivamente a tale quesito affermando che è possibile registrare solo l'orario di lavoro contrattuale e le eventuali assenze, ovvero indicare la lettera "P" di presenza e le assenze e effettuare mensilmente il riepilogo dell'orario effettivamente svolto; fermo restando l'obbligo di conservare tutta la documentazione dei cronotachigrafi analogici e digitali dai quali è possibile evincere i dati relativi al tempo di guida giornalmente effettuato dai lavoratori (nota prot. 4103 del 19/03/2008). Attraverso l'utilizzo dei cronotachigrafi sarà così possibile risalire ai giorni di lavoro prestati e al numero di ore effettuate, dati che verranno incrociati con quelli del LUL.
Il Ministero precisa che la  registrazione nel LUL tramite la lettera "P" è possibile solo per i lavoratori mobili dell'autotrasporto che rientrano nel campo di applicazione del decreto n. 234/2007, a cui fa riferimento anche la disciplina dei cronotachigrafi.