Malattia, l'Inps rimborsa la contribuzione versata prima del 2011
A cura della redazione

L’Inps, con il messaggio n. 17197 del 25 ottobre 2013, ha fornito le istruzioni operative per il rimborso della contribuzione di malattia versata nei periodi anteriori al 1° maggio 2011.
Ai sensi dall’art. 20, comma 1, del DL 112/2008 (L. 133/2008), così come novellato dall’art. 18, comma 16, del DL 98/2011 (L. 111/2011), i datori di lavoro che hanno corrisposto, per legge o per contratto collettivo, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Inps dall'erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo (disposizione valida fino al 30.4.2011). Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori al 1° maggio 2011.
Recentemente, la Corte Costituzionale si è pronunciata sull’argomento, con la sentenza n. 82 del 9 maggio 2013, dichiarando l’incostituzionalità della disposizione in esame, nella parte in cui stabilisce l’irripetibilità dei contributi, comunque versati per i periodi anteriori all’1.5.2011.
Ciò premesso, l’Inps precisa che la contribuzione di malattia versata - relativamente i periodi anteriori al 1° maggio 2011 - dai datori di lavoro che hanno corrisposto, per legge o per contratto collettivo, un trattamento economico sostitutivo dell’indennità di malattia, è suscettibile di ripetizione, ai sensi delle disposizioni contenute nell‘art. 2033 C.C. (indebito oggettivo), nei limiti del termine ordinario di prescrizione ex art. 2946 C.C.
A tal fine, i datori di lavoro interessati dovranno trasmettere apposita istanza, specificando, in particolare:
- la normativa di legge, ovvero la disposizione del contratto collettivo applicato, in base alla quale l’istante ha corrisposto ai propri dipendenti un trattamento economico, sostitutivo dell’indennità di malattia; copia della disposizione contrattuale dovrà essere allegata all’istanza di rimborso;
- gli importi dettagliati delle somme mensilmente versate a titolo di contribuzione di malattia ed i periodi ai quali si riferiscono i versamenti.
La domanda, corredata dagli elementi richiesti, dovrà essere veicolata attraverso il cassetto previdenziale, utilizzando l’apposita sezione “Rimborsi/compensazioni”, presente in “versamenti F24”.
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