Malattia, maternità, permessi e congedo straordinario anticipati dal datore
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio n. 18529/2010, ha precisato che le prestazioni di malattia, maternità, congedo straordinario e permessi ex L. n. 104/1992 devono essere anticipate dai datori di lavoro, salvo conguaglio con i contributi dovuti all’Istituto.
Si fa, chiaramente, riferimento alla risposta del Ministero del Lavoro all’interpello n. 9 del 2 aprile 2010, con cui era già stato specificato che il datore di lavoro è tenuto ad anticipare al lavoratore le suddette prestazioni, salvo conguaglio, e che l’INPS, invece, provvede, in via eccezionale, al pagamento diretto del stesse nelle seguenti ipotesi:
- lavoratori agricoli;
- lavoratori stagionali;
- lavoratori domestici:
- lavoratori disoccupati e sospesi dal lavoro che non usufruiscono della cassa integrazione guadagni;
- lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine.
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