L’INPS, con la circolare 7/06/2016 n.95, facendo seguito al Decreto Lavoro-Salute dell’11 gennaio 2016 che ha individuato le cause che danno diritto all’esenzione dalla reperibilità per i lavori assenti per malattia, come previsto dall’art. 25 del D.lgs. 151/2015, ha precisato che rimangono esclusi dall’ambito di applicazione della norma, in quanto non subordinati, i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS.

Come si ricorderà, ai sensi della citata normativa, sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (previste per il settore privato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) i lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
  • stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.

Viene sottolineato che pur venendo meno, nei predetti casi, l’onere della reperibilità alla visita medica di controllo da parte del lavoratore nell’ambito delle fasce orarie stabilite dalla legge, rimane comunque ferma la possibilità per l’INPS di effettuare controlli sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica ivi espressa.

Pertanto i datori di lavoro che richiedono all’INPS i controlli medico legali nei confronti dei lavoratori dipendenti assenti per malattia, devono escludere gli attestati telematici che riportano valorizzati i campi riferiti a “terapie salvavita” e “invalidità”.

In ogni caso gli stessi datori di lavoro possono segnalare, mediante il canale di posta PEC istituzionale, all’Inps territorialmente competente possibili eventi riferiti a fattispecie per le quali i lavoratori risultino esentati dalla reperibilità, per i quali ravvisino comunque la necessità di effettuare una verifica.

Sarà poi cura dell’INPS valutare, mediante il proprio centro medico legale, l’opportunità o meno di esercitare l’azione di controllo, dandone conseguente notizia al datore di lavoro richiedente.