Malattie professionali: integrate le tabelle con i periodi di indennizzabilità
A cura della redazione

L'INAIL, con la circolare 24/07/2008 n.47, facendo seguito al decreto Ministeriale 9/07/2008 che ha rivisto le tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura, ha fornito alcune precisazioni in merito al corretto utilizzo delle stesse.
Tra le principali novità l'INAIL sottolinea che molte delle patologie contenute nelle tabelle previgenti erano solo indicate in modo generico. Queste, grazie all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, sono state adesso specificate in modo dettagliato con la denominazione della patologia tabellata. Ciò comporta che a seguito della denuncia di una malattia nominativamente indicata in tabella, la presunzione legale d'origine (con la conseguente erogazione dell'indennizzo) è operativa dopo che siano state accertate l'esistenza effettiva della patologia e l'adibizione non occasionale del lavoratore alla lavorazione che ha generato la malattia stessa.
Altra novità riguarda la locuzione "altre malattie causate dalla esposizione" agli agenti patogeni, inserita nelle tabelle per evitare un arretramento del livello di tutela per le patologie non nosologicamente (ossia non nominativamente indicate in tabella) definite. In questi casi le tabelle indicano la sostanza patogena senza definire la patologia e dunque la malattia può ritenersi tabellata solo a seguito della prova che sia stata cagionata dall'agente in tabella.
Riguardo al periodo massimo indennizzabile l'INAIL evidenzia che è stato introdotto il concetto di "cessazione della lavorazione" in luogo di "cessazione del lavoro" al fine di evitare che potessero sorgere equivoci interpretativi. E' evidente infatti che il periodo massimo di indennizzabilità comincia a decorrere dalla data di abbandono della lavorazione che ha determinato l'esposizione al rischio e non dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Le nuove tabelle trovano applicazione dall'entrata in vigore del DM 9/04/2008, e quindi dal 22 luglio u.s. (giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale).
L'INAIL ha chiarito che per le denunce presentate quando erano ancora in vigore le vecchie tabelle (e tuttora in fase di istruttoria), si dovrà applicare la normativa in vigore al momento della presentazione della domanda (e quindi le vecchie tabelle). In questo caso se particolari situazioni erano previste dal precedente sistema tabellare, ma non dal nuovo, al lavoratore si dovrà applicare la precedente disciplina. Invece, se la situazione oggetto della denuncia non rientrava nel precedente sistema tabellare, ma rientra nel nuovo per effetto dell'evoluzione scientifica, troverà applicazione il principio del favor lavoratoris.
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