Mancato godimento delle ferie e indennità sostitutiva
A cura della redazione
Il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie sorge in caso di mancato godimento delle stesse e ha natura retributiva (Cass. 11/05/2006 n.10856).
Più precisamente una volta divenuto impossibile per il datore di lavoro, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligo di consentirne la fruizione deriva il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione del valore di prestazioni non godute e non restituibili in forma specifica, in misura pari alla retribuzione. Le clausole del contratto collettivo di diritto comune, che disciplinano esclusivamente il godimento delle ferie e non anche l'indennità sostitutiva, sono da interpretare nel senso che, in caso di mancata fruizione delle ferie per causa non imputabile al lavoratore, questi ha egualmente diritto all'indennità sostitutiva.