Mancato rispetto degli accordi di solidarietà e conseguenze sanzionatorie
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, rispondendo all’interpello n. 27/2012, ha specificato che, laddove la riduzione dell’orario di lavoro concordata in un contratto di solidarietà difensivo da imprese che rientrano nel campo di applicazione della CIGS non sia rispettata, le eventuali maggiori prestazioni richieste devono essere concordate con il sindacato e comunicate alla DTL. Infatti, secondo il Ministero, le disposizioni normative in materia impongono la stipulazione di un nuovo contratto di solidarietà nella sola ipotesi di una ulteriore diminuzione dell’orario di lavoro concordato, in quanto ciò va a determinare un aggravio di spesa pubblica. La validità del contratto di solidarietà non è invece inficiata laddove la riduzione oraria effettiva sia inferiore a quella programmata. In tal caso, come predetto, il datore di lavoro sarà tenuto a rispettare le regole poste a presidio di una corretta applicazione delle modalità di variazione oraria contenute nella legge e nel D.M. n. 46448 e a contabilizzare e registrare le ore effettivamente prestate dai lavoratori, anche quelle in eccedenza rispetto a quanto autorizzato. Per il datore di lavoro, inoltre, sussiste l’obbligo di versare la relativa contribuzione e corrispondere la retribuzione dovuta per le ore di lavoro effettivamente prestate dal lavoratore. Inoltre, il datore di lavoro sarà tenuto a comunicare correttamente all’INPS le ore di lavoro non prestate per le quali il lavoratore ha diritto all’integrazione salariale, mentre per le ore di lavoro prestate, il lavoratore avrà diritto all’intera retribuzione a carico del datore di lavoro.
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