Manovra bis: in G.U. la legge di conversione del Decreto Bersani
A cura della redazione
Il D.L. 223/2006, recante "disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché intervenuto in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", entrata in vigore il 4 luglio 2006, è stato convertito, con notevoli correzioni e integrazioni, nella legge 248 del 4 agosto 2006 (S.O. n. 183 alla G. U. n. 186 del 14.8.2006), entrata in vigore il 12 agosto 2006.
Il contenuto del provvedimento - Il provvedimento in esame interviene:
. nel settore dei servizi professionali, abrogando le disposizioni che prevedono l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime, il divieto di pubblicità e il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare;
. nel settore della distribuzione commerciale, eliminando alcuni limiti e prescrizioni contenuti in disposizioni legislative e regolamentari (esempio: iscrizione a registri; distanze minime; limiti riferiti a quote di mercato; vendite promozionali; assortimento merceologico);
. nel settore della produzione del pane, abolendo alcune limitazioni;
. nel settore della distribuzione dei farmaci, permettendo alla grande distribuzione la vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione;
. nel settore del servizio pubblico di taxi, prevedendo interventi finalizzati ad adeguare i livelli essenziali del servizio;
. nell'attività di passaggio dei proprietà de beni mobili registrati (esempio autoveicoli), prevedendo la possibilità di rivolgersi ai comuni (servizio gratuito, tranne i previsti diritti di segreteria);
. nel settore bancario, prevedendo l'obbligo di comunicare al cliente le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali e la possibilità per il cliente di recedere dal contratto senza penalità e spese di chiusura;
. nell'ambito degli interventi infrastrutturali e per il contenimento della spesa pubblica (esempi: riduzione della spesa per incarichi di funzioni dirigenziali; contenimento della spesa per i compensi spettanti agli arbitri negli arbitrati; riduzione delle consulenze; riduzione delle diarie per le missioni all'estero; contenimento della spesa per commissioni e comitati; utilizzo, all'occorrenza dei contratti di collaborazione; verifica delle economie, ecc.);
. in materia di appalti e subappalti stabilendo (fermo restando l'art. 29 del D. Lgs. 276/2003 - legge Biagi) la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltaore per quanto riguarda il versamento sia delle ritenute fiscali da lavoro dipendente sia dei contributi previdenziali e assicurativi ( a meno che l'appaltatore, acquisendo la relativa documentazione, non verifichi direttamente la regolarità del subappaltatore). Il committente che non verifica la regolarità dei versamenti dell'appaltatore è punito con una sanzione amministrativa da ? 5.000 a ? 200.000. Per l'entrata in vigore delle predette disposizioni occorre però attendere il decreto ministeriale attuativo (da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione);
. in materia fiscale e contributiva, intervenendo sulla normativa IVA, sulla cessione di immobili, sulle locazioni finanziarie e sul testo unico delle imposte sui redditi (per tali materie l'agenzia delle entrata ha fornito i primi chiarimenti con la circolare n. 28/E del 4.8.2006). In particolare per quanto riguarda il mondo del lavoro il provvedimento legislativo è intervenuto:
- sulla determinazione della base imponibile della base imponibile per i soggetti non residenti, escludendoli anche dalla deduzione per assicurare la progressività della tassazione - no tax area (tali soggetti erano gia esclusi dalla no tax family area e dalla gran parte degli oneri deducibili). La novità decorre dal periodo d'imposta 2006 (eventuali conguagli saranno eseguiti in sede di conguaglio di fine rapporto o di fine anno);
- sulla tassazione delle incentivazioni all'esodo dei dipendenti con più di 50 o 55 anni, rispettivamente se donne o uomini, abolendo, con decorrenza 4.7.2006, l'agevolazione fiscale che prevedeva l'applicazione dell'aliquota prevista per la tassazione del TFR ridotta alla metà. La legge di conversione del decreto ha però fatto salvo i diritti di coloro che hanno concordato l'incentivazione prima del 4.7.2007 (tali accordi o atti devono però risultare da data certa);
- sull'obbligo, per i sostituti d'imposta, di effettuare la ritenuta a titolo di acconto IRPEF (20%) sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituale, derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, che a norma dell'art. 67, c. 1, lettera l), del TUIR, rientrano nella categoria dei redditi diversi. Tale obbligo decorre dai compensi corrisposti dal 4.7.2006;
- sul regime fiscale delle stock option, prevedendo, in sede di conversione del decreto, non più l'abrogazione del benefici fiscale ma il mantenimento dello stesso solo al verificarsi di determinate ulteriori condizioni.
Le condizioni, dal 4.7.2006, per godere del beneficio (esclusione dal reddito di lavoro dipendente della differenza tra il valore dei titoli all'assegnazione e l'imposto pagato dal lavoratore e assoggettazione di tale differenza a imposta sostitutiva capital gain) sono ora le seguenti:
§ il prezzo pagato dal dipendente deve essere almeno pari al valore delle azioni al momento dell'offerta;
§ la partecipazione, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente devono rappresentare una percentuale di diritto al voto esercitatile in assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale, non superiore a l10%;
§ il dipendente non deve cedere le azioni ricevute nei 5 anni successivi alla data di assegnazione e che nello stesso periodo non siano utilizzate per costituire garanzie in qualsiasi forma;
§ il valore delle azioni assegnate non deve superare l'importo della retribuzione lorda annua (relativa al rapporto di lavoro con riferimento al quale viene erogato il fringe benefit) relativa al periodo d'imposta precedente a quello dell'assegnazione;
Il mancato rispetto delle predette condizioni fa sì che, dalle assegnazioni di azioni effettuate dal 5.7.2006, la differenza di prezzo sopra richiamata diventi reddito di lavoro dipendente. Tale reddito rileva anche ai fini contributivi (anche quando la cessazione la cessione delle azioni avvenga successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro) con esclusivo riferimento alle assegnazioni effettuate in virtù dei piani di incentivazione deliberati successivamente al 4.7.2006 e con esclusivo riferimento, ai fini del calcolo delle prestazioni, alle anzianità maturate dal 5.7.2006;
- sull'utilizzo dei crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero, estendendo il c. 10, dell'art. 165, del TUIR anche ai redditi di lavoro dipendente. Vale a dire che il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, in via definitiva, deve essere riconosciuto proporzionalmente alla quota parte che concorre a formare il reddito;
- sulla sospensione dei versamenti contributivi per pubbliche calamità, prevedendo che, nonostante la sospensione, è comunque consentita la deducibilità degli stessi o la relativa non concorrenza alla formazione del reddito;
- sull'attribuzione della qualifica di sostituto d'imposta ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori per quanto riguarda le ritenute di lavoro dipendente e assimilato;
- sui termini e modalità di trasmissione delle certificazioni e dichiarazioni fiscali, anticipando, per quanto riguarda i sostituti d'imposta, al 28 febbraio il termine per la consegna dei CUD (e altre certificazioni per il lavoro autonomo) e al 31 marzo il termine per la trasmissione telematica del mod. 770 (sia semplificato sia ordinario). Dette disposizioni entrano in vigore dal 1° maggio 2007, conseguentemente, per quanto riguarda il CUD e il mod. 770, il primo adempimento anticipato riguarderà l'anno 2008 (redditi 2007);
- sul termine del versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e dell'IRAP delle persone fisiche, delle società o associazioni, alle dichiarazioni IRES e IRAP delle società di capitali, anticipandolo al 16 giugno (in precedenza 20 giugno). La decorrenza delle predette disposizioni è fissata al 1°-5-2007;
- sui termini dell'assistenza fiscale anticipando al 31 maggio il termine per la presentazione al CAF o al professionista abilitato della dichiarazione assistita e al 31 luglio il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni elaborate. Anche le predette modifiche decorrono dal 1°-5-2007;
- sui termini di decadenza dell'accertamento, prevedendo il raddoppio dell'ordinario termine decadenziale quando il contribuente abbia commesso una violazione che comporta l'obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. , per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000. La norma decorre dal periodo d'imposta per il quale, alla data del 4.7.2006, i termini per l'accentramento siano ancora pendenti;
- sulle notifiche delle cartelle di pagamento e tassazione dei TFR, aumentando di un anno il termine per la notifica delle cartelle stesse (vale a dire entro il 31-12 del 4° anno successivo a quello di presentazione del 770) e stabilendo che non si procede a iscrizione a ruolo e alla comunicazione al contribuente, né all'effettuazione dei rimborso se l'imposta a debito o a credito è inferiore a 100 euro (tale norma interessa solo le somme corrisposte negli anni 2003-2004-2005);
- sulle modalità di pagamento del mod. F24 per i titolari di partita IVA stabilendo che dal 1°-10-2006 dovrà avvenire esclusivamente mediante modalità telematiche, servendosi anche di intermediari;
. in materia di contrasto del lavoro nero e di promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedendo, in particolare, che:
- nel settore edile il personale ispettivo può adottare provvedimenti di sospensione dei cantieri qualora riscontri l'impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nei cantieri stessi ovvero in caso di reiterate violazioni in materia di orario di lavoro e di riposi (entro tre mesi verranno emanate le disposizione attuative). Il provvedimento può essere revocato qualora i lavoratori vengano regolarizzati e vengano ripristinate le regole in materia di lavoro;
- nei cantieri edili, dal 1°-10-2006, il personale occupato deve essere munito di tessera di riconoscimento corredata da fotografia (l'obbligo grava anche per i lavoratori autonomi). I datori di lavoro con meno di 10 dipendenti possono assolvere al predetto obbligo mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla DPL, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Le violazioni sono punite con una sanzione amministrativa da ? 100 a ? 500 per ciascun lavoratore (non è ammessa la procedura di diffida);
- nel settore edile le assunzioni devono essere comunicate al Centro per l'Impiego il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro (mediante documentazione avente data certa). La norma è in vigore dal 12 agosto 2006;
- il lavoro nero (lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria), a decorrere dal 12.8.2006, è punito con la sanzione amministrativa da ? 1.500 a ? 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di ? 150 per ciascuna giornata di lavoro effettiva. L'importo delle sanzioni civili connesse all'obbligo di versamento dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare non può essere inferiore a ? 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata. La sanzione è irrogata dalla DPL e non è ammessa la diffida;
- lo sconto contributivo dell'11,5% previsto per gli operai edili occupati a tempo pieno è applicabile se l'azienda ha i requisiti per il rilascio del DURC e lo sconto non può essere applicato dai datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza;
. in materia di prescrizione contributiva stabilendo la proroga al 31/12/2007 del termine della prescrizione per la prescrizione dei contributi del 1996 dovuti alla gestione separata.