Manovra d'estate, via libera al contributo di solidarietà
A cura della redazione

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre 2011, il decreto 21.11.2011 del Ministero dell’Economia, recante modalità tecniche di attuazione delle disposizioni in materia di contributo di solidarietà (art. 2, comma 2, D.L. 138/2011, conv. da L. 148/2011).
In particolare, il decreto prevede che:
- a decorrere dall’1.1.2011 e fino al 31.12.2013, quando il reddito complessivo sia superiore a 300.000,00 euro, è dovuto un contributo di solidarietà del 3% sulla parte di reddito eccedente tale importo;
- detto contributo si applica sui redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati alla riduzione di cui all’art. 9, comma 2, D.L. 78/2011 (riduzione degli stipendi dei dipendenti pubblici) e a quelli già soggetti al contributo di perequazione di cui all’art. 18, comma 22-bis, D.L. 98/2011 (c.d. pensioni d’oro);
- ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo prodotto nello stesso periodo d'imposta cui si riferisce il contributo di solidarietà medesimo;
- il contributo di solidarietà è determinato in sede di dichiarazione dei redditi ed è versato in un’unica soluzione unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, il contributo di solidarietà è determinato dai sostituti d'imposta, all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Il relativo importo è trattenuto in un’unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni ed è versato nei termini e secondo le modalità ordinarie dei versamenti delle ritenute;
- ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi oggetto delle operazioni di conguaglio di fine anno, il sostituto d'imposta riconosce la deduzione dell'importo trattenuto a titolo di contributo di solidarietà. Tale ultimo importo è indicato nel CUD.
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