Il Governo, in data 1 settembre 2011, ha approvato un emendamento alla Manovra bis 2011 (D.L. n. 138/2011 - c.d. Manovra di Ferragosto -) che, se confermato in sede di conversione del decreto legge, andrà a modificare sostanzialmente il contenuto della manovra stessa.
Tra le principali novità, si segnalano le seguenti:
-    eliminato il contributo di solidarietà (5% per i redditi sopra i 90.000 euro e 10% per i redditi oltre i 150.000 euro) a carico di dipendenti pubblici e privati. Sono rimaste in vigore, al contrario, le norme precedenti alla manovra bis che stabilivano un tetto agli stipendi dei dipendenti pubblici e dei pensionati;
-    introdotto l’obbligo di indicare, nella dichiarazione dei redditi e IVA, tutti i rapporti finanziari esistenti nel periodo d’imposta con gli intermediari di cui all’art. 7, comma 6, DPR n. 605/1973 (banche, poste, intermediari finanziari, ecc.). L’Agenzia delle Entrate potrà, così, predisporre specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo;
-    ridotte (dimezzate) le sanzioni a carico di piccole e medie imprese e di professionisti, i cui ricavi o compensi annui siano inferiori ad € 5 milioni, se, nei pagamenti (sia effettuati che ricevuti), abbiano fatto ricorso a strumenti tracciabili, con esclusione, dunque, del denaro contante;
-    previsti l’inapplicabilità della sospensione condizionale della pena nei confronti di chi sottrae all’erario più di 3 milioni di euro, l’allungamento dei termini di prescrizione e una generale riduzione delle soglie per la punibilità dei reati fiscali;
-    previsto un regime più severo sulla concessione dei beni d’impresa in utilizzo ai soci o ai familiari dell’imprenditore. In pratica, se il corrispettivo è inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, la differenza forma reddito in capo al familiare o socio utilizzatore e, inoltre, l’impresa non può dedurre il relativo costo.