Marche: approvata la regolamentazione dei tirocini formativi
A cura della redazione

La Giunta della regione Marche, con la delibera del 29/07/2013 n.1134, ha approvato i principi ed i criteri applicativi attuativi delle linee Guida definite dall’accordo del 24/01/2013 dalla Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
La regolamentazione si rivolge alle seguenti tipologie di tirocinio: formativi e di orientamento, di inserimento e/o reinserimento al lavoro, formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro dei soggetti svantaggiati, nonché dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, dei tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro destinati ai disabili.
Rimangono invece esclusi: i tirocini curriculari, i periodi di pratica professionale, i tirocini transnazionali, i tirocini per soggetti extracomunitari e i tirocini estivi.
La durata dei tirocini varia a seconda della tipologia: non superiore a 6 mesi per quelli formativi e di orientamento così come quelli di inserimento e reinserimento; non superiore a 12 mesi per quelli in favore di soggetti svantaggiati; non superiore a 24 mesi per i soggetti disabili.
I soggetti ospitanti sono i datori di lavoro pubblici e privati mente i soggetti promotori sono quelli individuati dall’accordo del 24/01/2013 (centri per l’impiego, università, istituzioni scolastiche, ecc.).
In merito ai limiti numerici, questi cambiano in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante: un tirocinante per le unità operative con dipendenti a tempo indeterminato da zero a cinque; due tirocinanti contemporaneamente per le unità operative con dipendenti a tempo indeterminato da 6 a 20; 10% con arrotondamento all’unità superiore nelle unità operative con numero di dipendenti a tempo indeterminato pari a 21 o superiore.
Al tirocinante dovrà essere corrisposta, generalmente dal soggetto ospitante, un’indennità di importo non inferiore a 350,00 euro lordi mensili, al superamento della soglia del 75% delle presenze mensili stabilite dal progetto formativo, fatto salve le giornate di chiusura di attività, da parte del soggetto ospitante, per motivi di carattere organizzativo.
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