L’INPS, con il messaggio 10/11/2016 n.4492, ha reso noto che nelle more della telematizzazione del certificato di malattia anche per i lavoratori marittimi, per gli eventi insorti durante l’imbarco deve continuare ad essere utilizzato il modello Mal.1.

Mentre per gli eventi di malattia insorti dopo lo sbarco o nei casi di prolungamento o guarigione della patologia certificata dovranno essere utilizzati rispettivamente i modelli Ma.2 e Mal.3.

In ogni caso, ricorda l’Istituto previdenziale, ai fini dell’erogazione delle indennità di malattia, viene considerata valida anche la certificazione redatta su modelli non standardizzati, sempreché dalla stessa siano rilevabili gli elementi ritenuti essenziali previsti dalla circolare INPS 99/1996, quali: nominativo del lavoratore, diagnosi e prognosi, intestazione, data del rilascio, timbro e firma del medico, nonché l'abituale domicilio del lavoratore ed eventualmente il diverso temporaneo recapito, ai fini della reperibilità per il controllo pubblicistico della malattia.

Con la stessa circolare era stato anche specificato che “resta fermo in ogni caso che, qualora la certificazione redatta su modulari non regolamentari, pur presentando gli elementi essenziali, senza i quali l'atto non è neppure qualificabile come "certificato" (e, cioè, nominativo,  intestazione e prognosi) manchi di altri requisiti rilevanti ai fini di interesse (diagnosi, data e firma), la necessaria regolarizzazione della stessa dovrà essere operata, tramite l'interessato, dai medesimi redattori”.

Infine si ricorda che la certificazione emessa in territorio estero, sia se redatta sui format “Mal. 1”, “Mal.2” e “Mal.3” sia su format generici, completi degli elementi essenziali suindicati, deve essere rilasciata esclusivamente da medici fiduciari del Ministero della Salute.