Maternità: una domanda per ogni scelta
A cura della redazione

L’INPS, al tavolo tecnico con il Consiglio Nazionale dell’ordine dei Commercialisti del 5 agosto 2025, ha risposto a numerose domande su diverse tematiche, tra le quali che, se la lavoratrice ha presentato domanda per fruire del congedo di maternità flessibile (1+4 secondo l’art. 20 del Dlgs 151/2001) ed intende, invece, astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, dovrà presentare una seconda domanda di indennità di maternità con l’indicazione del periodo interamente successivo alla gestazione.
In merito alla fattibilità dello svolgimento di un rapporto part time da parte di un lavoratore in CIG, l’INPS ha precisato che si ha piena compatibilità tra attività di lavoro ed integrazione salariale laddove la nuova attività di lavoro dipendente intrapresa, per la collocazione temporale in altre ore della giornata o in periodi diversi dell’anno, sarebbe stata comunque compatibile con l’attività lavorativa sospesa che ha dato luogo all’integrazione salariale.
In tali casi l’integrazione salariale è pienamente cumulabile con la remunerazione derivante dalla nuova attività lavorativa.
Quest’ipotesi ricorre nel caso in cui i due rapporti di lavoro siano part-time, sia orizzontale (con riduzione dell’orario ordinario giornaliero) e sia verticale (con prestazione del lavoro per intere giornate in periodi predeterminati). Del resto nell’ipotesi di part-time verticale l’integrazione salariale è dovuta soltanto nei periodi in cui sarebbe stata espletata l’attività lavorativa.
Sempre in tema di svolgimento del lavoro durante la fruizione degli ammortizzatori sociali, l’INPS precisa che, per quanto riguarda i redditi derivanti da contratti di collaborazione coordinata e continuativa, si applica la disciplina del lavoro autonomo. Pertanto, spetterà al lavoratore interessato dimostrare e documentare l’effettivo ammontare dei guadagni e la loro collocazione temporale al fine di consentire all’Istituto l’erogazione dell’eventuale quota differenziale di integrazione salariale. Nel caso in cui non sia possibile stabilire come si articola temporalmente il co.co.co, nell’ambito di una data inizio e data fine, si effettua una comparazione economica tra quanto percepito con la CIG e quanto percepito per co.co.co. e si eroga la quota differenziale qualora il compenso per detta attività sia inferiore.
Inoltre, con riferimento all’obbligo di comunicazione preventiva cui il lavoratore rioccupato con attività di lavoro autonomo è tenuto, si fa presente che con il messaggio n. 4672/2023 è stato reso noto il rilascio, nell’ambito delle attività svolte sul progetto Piattaforma unica CIG (OmniaIS), del servizio “Comunicazione di Rioccupazione Omnia IS-Com” a disposizione dei lavoratori per assolvere in modo agevole e telematicamente al predetto obbligo, nonché per dichiarare i redditi derivanti dallo svolgimento di un’attività da lavoro subordinato o autonomo/parasubordinato durante il periodo di integrazione salariale.
Invece, in caso di svolgimento di un’attività autonoma durante la fruizione della CIG, l’INPS spiega che non essendo possibile verificare quali siano i giorni di effettiva sospensione, viene effettuata una comparazione a livello reddituale tra compensi percepiti per attività di lavoro autonomo e misura dell’integrazione salariale ai fini dell’erogazione dell’eventuale quota differenziale.
In merito al rapporto indennizzo per malattia e per maternità, l’INPS, prendendo a riferimento la circolare n. 8/2003, conferma la prevalenza della malattia sul congedo parentale a prescindere all’elevazione dell’indennità dell’aliquota di congedo parentale all’80% con conseguente neutralizzazione dei periodi di malattia indennizzati o indennizzabili, ai fini della determinazione del periodo di congedo parentale spettante.
L’INPS chiarisce anche alcuni dubbi relativi ai Bonus del Decreto Coesione (DL 60/2024). In particolare, conferma che per accedere al Bonus Giovani è necessario presentare la domanda all’INPS prima di effettuare la trasformazione e prima dell’invio della relativa comunicazione obbligatoria.
Riguardo a come stimare la dote Bonus giovani o donne in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato part time verticale, l’istituto previdenziale precisa che, a titolo prudenziale, è più corretto presentare la domanda inserendo la retribuzione media relativa ai mesi lavorati.
Resta fermo che l’effettiva fruizione del beneficio potrà riguardare la sola contribuzione datoriale esonerabile, nei limiti dei massimali di 500 o 650 euro mensili (che vengono automaticamente riproporzionati dalle procedure in caso di part time) e che l’ammontare totale dell’esonero fruibile non potrà superare tali massimali, anche in presenza di autorizzazione rilasciata per importi ovviamente superiori.
Inoltre, considerato che le procedure telematiche riproporzionano l’ammontare del massimale dell’agevolazione spettante in caso di part time, sarebbe opportuno non indicare la percentuale di part time relativa al rapporto.
Infine, riguardo alla fruizione della Decontribuzione Sud per un lavoratore con il quale viene stipulato l’accordo per il lavoro agile, l’INPS precisa che in tal caso, poiché il luogo di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa è svincolato dalla localizzazione geografica dell’ufficio o dell'azienda e il lavoro è caratterizzato da una flessibilità sia nell’organizzazione, sia nella modalità di svolgimento dell’attività, allo stato si può accedere alla Decontribuzione Sud, a condizione che i lavoratori siano in carico ad un’unità operativa collocata nelle Regioni svantaggiate del Mezzogiorno.
Riproduzione riservata ©