L'INPS, con la circolare 14/11/2008 n.100, facendo seguito all'ultimo orientamento giurisprudenziale (Cass. 19/03/2008 n.7385), ha ricordato che il diritto all'accredito e al riscatto per i periodi di maternità ex art. 25 e 35 del DLgs 151/2001, è riconosciuto prescindendo dalla collocazione dell'evento e dal fatto che antecedentemente o successivamente al periodo oggetto di domanda è stata svolta attività lavorativa in settori che non prevedevano o non prevedano l'accredito figurativo o il riscatto per maternità.
L'intervento dell'Istituto previdenziale riguarda gli articoli del T.U. sulla maternità rivisti dalla Legge Finanziaria 2008.
La facoltà di accredito e di riscatto dei periodi di maternità può essere esercitata:
- da coloro che al 27/04/2001 risultino ancora in servizio e non siano titolari di un trattamento pensionistico,
- da coloro che, iscritti  al 27/04/2001 e indipendentemente dalla data di presentazione della domanda, sia siano pensionati successivamente,
- da coloro che non pensionati al 27 aprile 2001 siano cessati dall'attività.
Il superstite ha titolo all'accredito o al riscatto a condizione che l'assicurato potesse far valere al momento del decesso i requisiti di legge previsti dal decreto legislativo citato e non fosse titolare di pensione.
Oltre a non essere titolari di una pensione l'altro requisito richiesto sono cinque anni di contribuzione effettiva da far valere al momento della domanda di accredito e di riscatto.
In merito al settore agricolo, l'INPS ricorda che il requisito del quinquennio di contribuzione effettiva si considera perfezionato in presenza di almeno 5 anni di iscrizione negli elenchi agricoli e di almeno 465 contributi giornalieri, per gli uomini e di 310 contributi giornalieri per le donne (requisito richiesto per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria).
Restano in ogni caso i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data dell'1° gennaio 2008.