Maxisanzione: criteri di applicazione e sanzioni civili
A cura della redazione
L'INPS, con il messaggio 17/09/2008, n. 20551, ha precisato che se è stato accertato, in seguito ad una verifica ispettiva, un rapporto di lavoro irregolare dopo il 12 agosto 2006, integralmente trascorso alla stessa data, la situazione di evasione cessata prima dell'entrata in vigore della legge 248/2006 comporta che la sanzione civile per tale periodo venga addebitata secondo le norme in vigore anteriormente alla suddetta legge.
Ne consegue che non trova applicazione in questo caso il limite di 3.000,00 euro.
Se invece l'irregolarità si fosse protratta dopo l'11 agosto 2006 anche per un solo giorno e fosse poi cessata prima di un accertamento ispettivo o d'ufficio, la sanzione civile deve essere addebitata applicando l'importo minimo di 3000,00 euro per ogni lavoratore.
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