L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 211/E dell'11 agosto 2009 ha fornito importanti chiarimenti in merito alle sanzioni amministrative previste per l'utilizzo di lavoratori irregolari e il principio del favor rei.
In particolar modo i chiarimenti, forniti dall'Agenzia, riguardano il calcolo della sanzioni per l'applicazione del principio di miglior favore da applicare al trasgressore.
Esistono infatti due disposizioni legislative che disciplinano la maxisanzione in questione e che hanno creato diverse problematiche agli uffici delle Entrate per il calcolo delle sanzioni tra il 2004 e il 2006.
La Legge n. 12/2002, convertita dalla legge n. 73/2002, aveva individuato la maxisanzione pari dal 200% al 400% dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione.
Tale disposizione è stata modificata dal dl n. 223/2006, L. 248/2006 che aveva rideterminato la maxisanzione in una misura pari da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.
Nel primo caso occorre tenere in considerazione un meccanismo presuntivo al fine di individuare il periodo di lavoro irregolare, ovvero il calcolo dei giorni viene effettuato tenendo in considerazione il periodo di tempo che va dal 1 gennaio al giorno in cui è stata effettuata la contestazione.  Nel secondo caso, invece, non esiste più il sopra citato meccanismo presuntivo, la legge infatti fa riferimento alla sola maggiorazione di 150 euro da calcolare per ciascuna giornata di lavoro effettivo.
L'Agenzia, al fine di fornire i chiarimenti richiesti, afferma che le due disposizioni devono essere considerate separatamente, ovvero per scegliere quella la cui integrale applicazione dia un risultato meno gravoso per il trasgressore; non è infatti consentito dalla legge combinare un mixtum compositum di disposizioni più favorevoli delle due leggi, perché ciò porterebbe alla inammissibile creazione di una terza legge.
Pertanto l'Agenzia, chiarisce che la maggiorazione di 150,00 euro deve essere calcolata solo ed esclusivamente sulle effettive giornate di lavoro desumibili dal direttamente dal verbale ovvero pari ad una sola giornata, quella in cui si è verificata l'ispezione.