L'INAIL, con una nota congiunta con il ministero del lavoro (7364/2007) ritorna sui propri passi (Nota prot. 8906/2007) escludendo che la maxisanzione per i rapporti di lavoro irregolare possa trovare applicazione nei confronti dei coadiuvanti e dei soci di imprese artigiane.

L'Istituto assicurativo, insieme al Ministero del lavoro, inizialmente aveva ritenuto che si potesse estendere la maxisanzione: ai lavoratori inquadrabili come coadiuvanti poichè nel caso di imprese artigiane tali soggetti vanno iscritti nella gestione speciale INPS, ai soci di attività commerciale tenuti all'iscrizione nel libro matricola e ai soci artigiani che partecipano con carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale (tenuti all'iscrizione alla gestione INPS).

Invece adesso l'INAIL ritiene che nella nota precedente il Ministero del lavoro non aveva alcuna intenzione d'incidere sul quadro normativo tuttora vigente in materia di libro matricola.

Risulta pertanto del tutto evidente che l'applicabilità della maxisanzione deve intendersi comunque connessa all'accertata violazione di un obbligo d'iscrizione nel libro matricola che di conseguenza non è prospettabile nell'ipotesi in cui la mancata iscrizione riguardi lavoratori appartenenti a categorie per le quali, in base alla normativa vigente, è previsto l'esonero dall'obbligo di iscrizione nel libro matricola.

Tale esclusione riguarda in particolare  i titolari di imprese artigiane ed i soci e coadiuvanti di titolari artigiani.

Pertanto conclude l'INAIL le imprese artigiane senza dipendenti che si avvalgono soltanto della collaborazione di familiari coadiuvanti e/o soci sono tenute al libro matricola per la registrazione dei soli dipendenti.