La gestione del welfare contrattuale, per i datori di lavoro che applicano il CCNL Metalmeccanici industria, risente dell’eventuale cessazione del rapporto di lavoro che intervenga con un dipendente individuato come destinatario dei flexible benefits e che non abbia ancora fruito, in tutto o in parte, degli stessi, entro i prescritti termini.

Ricordiamo, preliminarmente, che a decorrere dal 1° giugno 2017, le aziende che applicano il predetto contratto dovevano mettere a disposizione dei lavoratori assunti entro lo stesso anno strumenti di welfare del valore di € 100,00 da utilizzare entro il 31 maggio del 2018 (il valore aumenta a € 150,00 dal 1° giugno 2018 nonché a € 200,00 dal 1° giugno 2019).

Può quindi concretizzarsi l’ipotesi che un lavoratore destinatario del welfare del valore di € 100,00 abbia interrotto o interromperà, prima del 1° giugno 2018, il proprio rapporto di lavoro senza aver ancora richiesto quanto a lui spettante.

In tal caso, in assenza di un accordo aziendale o di un regolamento che definisca le regole da applicare al caso esposto, il datore di lavoro non è tenuto ad erogare al lavoratore cessato una somma in denaro equivalente a quella non fruita.

Potrebbe inoltre accadere che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro ma comunque entro il 31 maggio 2018, il lavoratore cessato chieda di poter disporre comunque dei flexible benefits. In tal caso, essendo legittima la richiesta del lavoratore, il datore dovrà mettergli a disposizione i servizi welfare per il valore di € 100,00 e, successivamente, provvederà ad emetterà apposita busta paga che dia evidenza del valore fruito.