Micro-nidi nei luoghi di lavoro: standard minimi organizzativi
A cura della redazione
Il 14 aprile scorso è stata approvata dalla Conferenza unificata l'Intesa prevista al comma 5 dell'articolo 70, legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), sugli standard minimi organizzativi per i micro-nidi nei luoghi di lavoro, quali strutture destinate alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti.
Il provvedimento è articolato in 8 paragrafi che disciplinano tutti gli aspetti connessi alla gestione ed organizzazione del micro-nido nel luogo di lavoro, in coerenza con la normativa regionale ed i regolamenti comunali.
Di particolare rilevanza il paragrafo 3 che consente ai genitori lavoratori e all'ente gestore, ferme restando le esigenze dei bambini, di concordare l'apertura del nido secondo specifiche forme di flessibilità organizzativa.
L'ammissione al micro-nido è assicurato ai bambini di età tra i tre mesi ed i tre anni figli di lavoratori anche di più strutture e, ove possibile, ai bambini residenti nel territorio limitrofo. Essi sono ubicati in una struttura interna al luogo di lavoro o, nelle immediate vicinanze, al fine di assicurare l'accessibilità e l'agevole utilizzazione delle strutture da parte dei genitori lavoratori.