Microcredito: fino a 35.000 euro per l'avvio di nuove attività
A cura della redazione

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 dell’1 dicembre 2014, il decreto del Ministero dell’Economia 176/2014, concernente la disciplina del microcredito.
Si tratta, in particolare dell’attività di finanziamento finalizzata a sostenere l'avvio o lo sviluppo di un’attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l’inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.
La concessione del finanziamento, nel limite massimo di € 25.000 per ciascun beneficiario (limite che può essere aumentato di € 10.000, a determinate condizioni) è finalizzata, anche alternativamente:
a) All’acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all’attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario;
b) Alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
c) Al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;
d) Al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.
Dai finanziamenti di cui sopra sono esclusi i seguenti soggetti:
a) Lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni;
b) Lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità;
c) Società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità;
d) Imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall'art. 1, comma 2, lettere a) e b) del RD 267/1942, ed un livello di indebitamento superiore a € 100.000.
Riproduzione riservata ©