Milano, Lodi e Monza: la Cassa Edile anticipa la CIGO nelle more del pagamento da parte dell'INPS
A cura della redazione

Il 1° marzo 2013, Assimpredil ANCE e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, hanno raggiunto un accordo che impegna la Cassa Edile di Milano, Lodi e Monza e Brianza ad anticipare il trattamento a sostegno del reddito a carico INPS richiesto dalle imprese del settore edile con riferimento alle sospensioni dal lavoro per mancanza di lavoro, fine cantiere o fine fase lavorativa, iniziate a partire dal 4 febbraio u.s. ovvero prime proroghe della CIGO decorrenti dalla predetta data.
L’accordo avrà validità fino alle sospensioni dal lavoro intervenuto entro il 4 febbraio 2014.
Potranno beneficiare dell’agevolazione oggetto dell’accordo predetto, gli operai, ad esclusione degli apprendisti, iscritti alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza ai quali l’impresa al momento della presentazione della domanda non anticipa il trattamento di integrazione salariale a carico INPS, dipendenti da imprese iscritte alla predetta Cassa Edile da almeno 60 mesi e sempre in regola con i versamenti, sospesi dal lavoro a zero ore per almeno 3 settimane intere nel mese, anche non consecutive, per temporanea mancanza di lavoro derivante da cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, ivi comprese la fine lavoro e la fine fase lavorativa, in possesso dei seguenti requisiti orari: 1.800 ore o 500 ore accantonate, rispettivamente, nei 12 mesi o nei 3 mesi precedenti la data di inizio della sospensione dal lavoro oggetto della richiesta. Valgono i requisiti individuali generali previsti per l’accesso alle prestazioni erogate dalla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
Il beneficio consiste nel fruire di una prestazione mensile in cifra fissa pari a 3,78 euro per ogni ora di sospensione dal lavoro dichiarata dall’azienda di appartenenza nella denuncia mensile alla Cassa edile.
Il trattamento spetta per un periodo non superiore a 13 settimane, anche non consecutive, previa presentazione di apposite domande, una da parte dell’azienda e l’altra da parte del lavoratore.
La Cassa Edile erogherà la prestazione entro il 15° giorno del mese successivo alla data di contribuzione della denuncia relativa al periodo di CIGO richiesta, fatta salva la presentazione della domanda di prestazione.
Si ricorda infine che il datore di lavoro ha l’obbligo di rimborsare alla Cassa Edile, in unica soluzione, tutte le somme da quest’ultima corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di Prestazione sociale trattamento CIGO entro la fine del mese successivo a quello in cui l’impresa ha avuto notizia dell’approvazione del trattamento di integrazione salariale ordinario da parte della Commissione territorialmente competente.
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