Min.Interno: ingresso e soggiorno dei cittadini UE e loro familiari
A cura della redazione
Il Ministero dell'Interno, con la circolare 6 aprile 2007, n.19 ha fornito alcuni chiarimenti in merito al DLgs 6 febbraio 2007, n.30 che tra le altre cose sostituisce la carta di soggiorno all'iscrizione all'anagrafe comunale quale titolo idoneo a rimanere legittimamente sul territorio italiano. Le precisazioni fornite dal Ministero dell'interno hanno riguardato i seguenti aspetti: - iscrizione anagrafica del cittadino UE avente un autonomo diritto di soggiorno; - iscrizione anagrafica del familiare del cittadino UE avente cittadinanza in uno stato membro; - iscrizione anagrafica del familiare del cittadino UE non avente cittadinanza in uno stato membro; - conservazione del diritto di soggiorno; - diritto di soggiorno permanente; - acquisizione anticipata del diritto di soggiorno permanente; misure di allontanamento. In merito alle risorse economiche sufficienti per poter soggiornare in Italia queste devono essere pari a euro 5.061,68 annue per un solo richiedente o un richiedente ed un familiare. Fino a 3 familiari oltre il richiedente il reddito deve almeno essere di euro 10.123,36 ed in caso di 4 familiari o più di euro 15.185,04. Il Ministero dell'interno ha anche provveduto a regolamentare il regime transitorio ossia quello in cui il cittadino comunitario ha richiesto in Questura la Carta di soggiorno, ma questa all'11 aprile 2007 non gli è ancora stata rilasciata. In questo caso il cittadino dovrà recarsi presso il Comune di residenza e chiedere l'iscrizione all'anagrafe esibindo la ricevuta di presentazione dell'istanza, dato che la Questura dopo l'11 aprile non è più autorizzata a rilasciare la carta di soggiorno UE.