Facendo seguito al DLgs 8 gennaio 2007, n.3 (G.U. n. 24/2007), che attua la direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, il Ministero dell'interno con la circolare 16 febbraio 2007 n. 400/A2007/463/P10, ha riassunto le novità in esso contenute e ha fornito alcune precisazioni alle proprie Questure. In particolare, a decorrere dal 16 febbraio u.s. (data di entrata in vigore del DLgs 3/2007), la carta di soggiorno assume la denominazione di "Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" e può essere richiesta dal cittadino straniero dopo un regolare soggiorno in Italia di 5 anni (non più 6 come prima) E' soppresso il requisito della titolarità di un permesso di soggiorno per un motivo che consenta un numero indeterminato di rinnovi, pertanto è sufficiente la titolarità, all'atto della richiesta, di un permesso di soggiorno di lunga durata in corso di validità. Invece in merito al permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro, il Ministero ha ricordato che permette allo straniero di trasferirsi e risiedere in un altro Stato membro (diverso da quello che ha rilasciato il permesso) per un periodo superiore a 3 mesi, per svolgere attività lavorativa (in forma autonoma e subordinata), frequentare corsi di studio e formazione, soggiornare ad altro scopo, qualora in possesso di adeguate risorse, quantificate in u reddito superiore al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esonero della partecipazione alla spesa sanitaria e di essere titolare di polizza assicurativa sanitari. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo deve essere comunicato allo Stato membro che ha rilasciato il primo permesso di soggiorno attraverso il punto di contatto nazionale, che per l'Italia è stato individuato nella Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Servizio Polizia di Frontiera e degli Stranieri - Utenza fax 06/46530822 Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo sarà rilasciato in formato elettronico secondo le modalità indicate con circolare del 13 luglio 2006. Le disposizioni del decreto 3/2007 non trovano applicazione nei confronti dei cittadini di Paese terzi "lungo soggiornanti" nel Regno Unito, Irlanda e Danimarca. Inoltre il decreto legislativo non trova applicazione, per il momento, nei confronti degli stranieri soggiornanti nei Paesi neo-comunitari che, come noto, hanno acquisito detto status solo dal 1 maggio 2004 o il 1 gennaio 2007, poiché la qualifica di "lungo soggiornante", ai sensi della Direttiva 2003/109/CE, si acquisisce a seguito di un soggiorno di 5 anni nel territorio di uno Stato membro.