Min.Interno: precisazioni sul soggiorno in Italia dei comunitari
A cura della redazione

Il Ministero dell'interno, con la nota del 18/07/2007 (prot. N. 202704165/15100/14865) fornisce ulteriori precisazioni in merito al diritto alla libera circolazione e soggiorno in Italia di cittadini comunitari a seguito dell'emanazione del DLgs 6/02/2007 n.30 (in vigore dall'11 aprile 2007), che ha recepito la direttiva comunitaria 2004/38/CE.
Motivi di lavoro - Relativamente al lavoro, precisa il Ministero dell'interno, affinchè lo straniero possa essere iscritto nell'elenco anagrafico, è necessario che presenti al Comune idonea documentazione attestante l'attività svolta e che questa consenta una successiva verifica del mantenimento del diritto di soggiorno dell'interessato. Si ritiene che per il lavoro dipendente possa essere il contratto di lavoro o il cedolino paga, mentre per il lavoro autonomo l'iscrizione alla CCIAA e le fatture emesse.
Risorse economiche - Oltre ai motivi di lavoro, il soggiorno in Italia per più di 3 mesi può essere consentito al cittadino comunitario se dispone di risorse economiche sufficienti al mantenimento. La dimostrazione di detta disponibilità può avvenire presentando al Comune o la relativa documentazione oppure con un'autocertificazione predisposta su un modello che sarà previsto dal Ministero dell'interno con una successiva circolare.
Assicurazione sanitaria - Se il cittadino comunitario soggiorna in Italia per motivi di lavoro le spese sanitarie sono coperte dal SSN. Se invece la sua permanenza in Italia è motivata diversamente è necessario che venga attivata una polizza assicurativa sanitaria (della durata pari ad un anno o pari al corso di studi o formazione se inferiore) per se e per i propri familiari idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale. Possono soddisfare il suddetto requisito della copertura sanitaria i formulari E106, E120, E121 (o E33), E109 (o E37), presentati dai cittadini dell'Unione all'anagrafe del Comune. Non sostituisce la polizza sanitaria invece la TEAM (Tessera Sanitaria Europea).
Estensione a Svizzera, Repubblica di San Marino e Paesi SEE - Il Ministero dell'interno ha ricordato infine che le disposizioni introdotte dal Dlgs 30/2007 trovano applicazione anche nei confronti dei cittadini provenienti da Norvegia, Islanda e Liechtenstein, oltre che ai cittadini della Svizzera e della Repubblica di San Marino.
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